Il Consiglio di Stato, con una sentenza chiarificatrice della normativa regionale in materia, stabilisce che è di competenza dell’ASL Lecce e non dei singoli Comuni il servizio di trasporti dei soggetti diversamente abili dalle loro abitazioni presso i centri socio-educativi e riabilitativi contrattualizzati.
I fatti. L’Asl Lecce svolgeva, da circa dieci anni, il servizio di trasporto dei soggetti disabili presso i centri diurni socio-educativi, contrattualizzati ai sensi dell’art. 60 del regolamento regionale n. 4 del 2007 negli Ambiti territoriali di Galatina e Nardò.
Il centro diurno socio-educativo comunità “Capodarco Padre Gigi Movia” e gli altri centri socio-riabilitativi contrattualizzati, pertanto, potevano usufruire del servizio di trasporto dell’ASL, che era indispensabile per l’espletamento delle prestazioni riabilitative in favore di persone diversamente abili.
Senonché nel maggio 2021, i Direttori del Dipartimento di Riabilitazione e dell’Area Gestione Patrimonio dell’ASL di Lecce comunicavano che il servizio di trasporto degli utenti diversamente abili presso i suddetti centri sarebbe cessato dal 10 maggio, salvo poi prorogarlo soltanto fino al 18 giugno.
La Comunità “Capodarco Padre Gigi Movia”, l’Associazione no profit “Oltre la diversità” e diversi genitori di figli diversamente abili, non potendo accettare l’improvvisa interruzione del servizio, che da circa dieci anni assicura il trasporto dei disabili presso i suddetti centri, si rivolgevano all’Avv. Paolo Gaballo, che impugnava al TAR Lecce la sospensione del servizio decisa dall’ASL, chiedendo il ripristino immediato del servizio, la cui interruzione si poneva in aperta violazione della normativa statale e regionale, impedendo che siano garantiti i Livelli essenziali di assistenza (LEA), e cagionava gravi danni ai diversamente abili, alle loro famiglie e alle strutture preposte all’erogazione del servizio socio-educativo e riabilitativo.
La Seconda Sezione del TAR respingeva il ricorso con una sentenza in forma semplificata, che, tuttavia, veniva appellata innanzi al Consiglio di Stato.
Già nel settembre dello scorso anno, il massimo organo della giustizia amministrativa, accogliendo le tesi difensive dell’Avv. Paolo Gaballo, aveva sospeso l’efficacia esecutiva della sentenza del TAR, ritenendo che la decisione dell’ASL di sospendere il servizio era tale “da produrre nella sfera giuridica degli appellanti, soggetti deboli, elementi di pregiudizio dotati degli attributi della gravità ed irreparabilità”.
Ora con la sentenza definitiva del giudizio, il Consiglio di Stato, Sez. III, (Presidente Quadri, relatore Tulumello), accogliendo l’appello, ha chiarito che, in base all’art. 46 della Legge regionale n. 4 del 2010, il servizio di trasporto per utenti disabili presso centri che svolgono attività socio-riabilitativa viene assicurato dalle ASL competenti per territorio, mentre i Comuni concorrono alla copertura delle spese necessaria in misura non superiore al 60%.
Per effetto della decisione del Consiglio di Stato, l’ASL Lecce non potrà più sospendere il servizio, ma dovrà continuare a svolgerlo senza interruzioni di sorta.
La decisione riveste particolare importanza, in quanto rappresenta una pietra miliare nella distribuzione delle competenze dei servizi in favore dei diversamente abili e nell’interpretazione della normativa regionale in materia.
Soddisfazione per l’esito del giudizio è stata espressa dai centri diurni, dai genitori dei diversamente abili e dall’Avv. Gaballo.