Il TAR Lecce dichiara legittimo il provvedimento con cui il Comune di Nardò ha revocato alla società cooperativa Humana il servizio di raccolta indumenti usati.
I fatti. La società cooperativa Humana gestiva il servizio pubblico di raccolta indumenti usati nel territorio del Comune di Nardò.
Nel 2017 la Giunta Comunale autorizzava il dirigente al ramo a prorogare il servizio alla medesima società; quest’ultima, tuttavia, si rendeva successivamente responsabile di una serie di inadempimenti e continuava a svolgere il servizio senza aver sottoscritto una convenzione con l’Amministrazione, che, pertanto, decideva di non prorogarle più il servizio.
La società Humana impugnava al TAR Lecce, con un ricorso, la decisione comunale e, con motivi aggiunti, il provvedimento con cui il Comune di Nardò convalidava la sua decisione di non assegnarle più il servizio; la società, inoltre, chiedeva al TAR la condanna dell’Amministrazione Comunale a risarcire i danni subiti per la mancata prosecuzione del servizio ed a pagare l’indennizzo previsto per la revoca del servizio.
Il Comune di Nardò si difendeva in giudizio con l’Avv. Paolo Gaballo, il quale eccepiva l’improcedibilità del ricorso della società avverso la prima delibera e l’infondatezza dei motivi aggiunti avverso il provvedimento di convalida. Ciò in quanto la società Humana si era resa responsabile di una serie di inadempimenti che avevano costretto l’Amministrazione a decidere di non prorogarle più il servizio. In particolare, secondo l’Avv. Gaballo, i documenti in atti provavano che la società, senza giustificazione, aveva omesso di svuotare i cassonetti secondo le cadenze stabilite, cagionando situazioni di degrado e pericolo ambientale, ed aveva continuato a svolgere il servizio sine titulo, nonostante fosse stata formalmente convocata per la sottoscrizione della convenzione necessaria. Sicchè l’Amministrazione, al fine di evitare nuove situazioni di degrado ambientale, aveva deciso di allocare in un’area privata custodita i cassonetti per la raccolta di indumenti usati.
Nella giornata di ieri il TAR Lecce (presidente Antonella Mangia – relatore Roberto Michele Palmieri), accogliendo le eccezioni difensive dell’Avv. Gaballo, ha dichiarato improcedibile il ricorso della società Humana e rigettato i motivi aggiunti. Secondo il TAR “è di tutta evidenza che la revoca è stata disposta principalmente in virtù delle plurime inadempienze addebitate alla ricorrente, rispetto alla quale le giustificazioni addotte da quest’ultima sono smentite dalla produzione documentale depositata dall’Amministrazione resistente. Ne discende l’infondatezza delle dedotte censure, che pertanto non possono che essere disattese. Parimenti infondata è l’ulteriore domanda risarcitoria e/o indennitaria proposta dalla ricorrente”.
Soddisfazione per l’esito del giudizio è stata espressa dall’Avv. Gaballo: “il TAR ha correttamente rilevato che la documentazione che abbiamo prodotto in giudizio prova che la revoca della decisione di proseguire il servizio deriva da responsabilità esclusive della società che lo gestiva, atteso che la stessa con la propria condotta negligente ha concorso in maniera esclusiva all’adozione della revoca impugnata”.