Abbiamo atteso prima di prendere posizione: volevamo vedere se i vari consiglieri comunali (e i gruppi politici di appartenenza) si fossero resi conto della GRAVITA’ dell’atto compiuto dal Presidente Andrea Giuranna ai danni del consigliere comunale Luigi Venneri, capogruppo della lista “Pippi Mellone Sindaco”, quando gli ha comunicato che dopo “il passaggio nelle fila della minoranza consiliare la S.V. non è più da considerarsi inclusa in alcun gruppo consiliare”. Erano e sono in gioco le prerogative del consigliere comunale quale figura istituzionale e, in ordine alle stesse, NON E’ CONSENTITA A NESSUNO la benchè minima menomazione o violazione! L’ ASSURDA e IRRICEVIBILE decisione di Giuranna si basa su: a) una interpretazione dell’art. 10 del Regolamento Comunale; b) un presunto vincolo di mandato: “non è consentita la migrazione dei gruppi in Consiglio Comunale… in ragione del vincolo permanente che trae origine dalla diretta discendenza dei gruppi dalle liste elettorali che hanno contribuito alla elezione del Sindaco” (comunicazione Giuranna). Possiamo affermare con sicurezza che Giuranna ha commesso almeno TRE ERRORI GROSSOLANI che non gli possono essere consentiti, aggravati dal fatto che Egli è un uomo di Legge e, quindi, avvezzo a praticare norme giuridiche e loro interpretazione. 1) PRIMO ERRORE: INCOMPETENZA ASSOLUTA AD ADOTTARE IL PROVVEDIMENTO. Le prerogative e i poteri del Presidente del Consiglio Comunale sono espressamente elencati in un apposito articolo del Regolamento del Consiglio Comunale, che li prevede e disciplina: in tale elencazione non è previsto alcun potere che autorizza il Presidente del Consiglio a prendere una decisione come quella in concreto assunta. 2) SECONDO ERRORE: INESISTENZA DEL VINCOLO DI MANDATO. Non esiste, nell’ordinamento giuridico italiano che concerne i vari livelli politico-istituzionali di rappresentanza elettiva, nessun tipo di VINCOLO DI MANDATO: nella fattispecie, dunque, il Presidente Giuranna ha preso un ABBAGLIO INESCUSABILE. 3) TERZO ERRORE: ESAUSTIVITA’ DELL’ART. 10 DEL REGOLAMENTO. L’art. 10, richiamato da Giuranna, è CHIARO ed ESAUSTIVO e comprende e disciplina il caso del gruppo consiliare, costituito anche da un solo consigliere, e le vicende che lo possono riguardare. Nel caso in cui si dovesse verificare qualche ipotesi non contemplata (allo stato, però, non ne esiste una), come Giuranna ben sa, c’è un altro articolo del Regolamento che disciplina la procedura e le competenze per dirimerla: in tutti i casi è sempre esclusa ogni competenza in capo al solo Presidente! Siamo costretti a rilevare come, purtroppo, nel caso di specie non sia stato chiaro e lineare nemmeno il comportamento di quasi TUTTI i consiglieri comunali, in specie quelli della minoranza, che NON HANNO PRESO POSIZIONE SULLA QUESTIONE, esclusi i pochi che lo hanno fatto. Essendoci in gioco le prerogative del consigliere quale figura istituzionale, non erano e non sono ammessi silenzi e omissioni: all’unisono avrebbero dovuto reagire con tutti i mezzi che la normativa consente, in primis la convocazione urgente della Commissione Controllo e Garanzia. Ma ciò non è stato fatto, e nessuno si azzardi a dire che non si poteva fare a causa del coronavirus: in considerazione del numero dei partecipanti ad essa, si poteva convocare, con la presenza fisica degli aventi diritto, nell’aula consiliare di Palazzo Personè oppure con la presenza virtuale, con le stesse modalità con cui si è svolto l’ultimo consiglio comunale. Non è stato fatto e ciò pesa e peserà come un macigno sulle spalle di chi a tanto doveva procedere. La nostra CONCLUSIONE AMARA sulla vicenda è che, come purtroppo invece a Nardò è avvenuto, NON si possono affidare le Presidenze di organismi consiliari importanti, che attengono a funzioni regolatorie di determinate attività istituzionali, previste nell’interesse dell’azione amministrativa in sé, nelle mani di chi, forse, non è in possesso delle giuste doti per esercitarle nel modo adeguato.
Officina Cittadina