IL TAR DICHIARA INAMMISSIBILE IL PRIMO RICORSO SUL PIANO COMUNALE DELLE COSTE

La prima sezione del Tar di Lecce, decidendo nel merito, ha dichiarato inammissibile il primo ricorso contro il Piano Comunale delle Coste, proposto da un ristoratore di Sant’Isidoro che, avendo una concessione demaniale marittima prorogata sino al 31 dicembre 2020, ha chiesto l’annullamento degli atti di adozione del Piano e di ogni atto connesso per il fatto che il Piano preveda un’area riservata a spiaggia libera proprio in corrispondenza del ristorante.

Il Piano, nelle disposizioni transitorie che disciplinano le modalità di adeguamento dei luoghi antecedenti alla pianificazione, salvaguarda le concessioni demaniali in essere sino alla proroga stabilita dal legislatore statale con la Legge 194/2009 (fino al 31 dicembre 2020), che però nel 2017 è stata dichiarata incostituzionale. Questo giudizio di incostituzionalità investe tutti i rapporti in relazione ai quali la norma incostituzionale risulti rilevante, quindi nel caso specifico spetta al Comune verificare l’applicabilità della pronuncia al rapporto con il ricorrente. Ma siccome il Piano dispone la salvaguardia delle concessioni demaniali in essere, è esclusa una lesività per il ricorrente e quindi un interesse concreto e attuale alla eliminazione delle previsioni del Piano stesso.

Il Tar ricorda inoltre che è esclusa l’impugnabilità di atti regolamentari o di provvedimenti amministrativi a carattere generale (e il Piano Comunale delle Coste è un atto di pianificazione generale, al pari di quella urbanistica) quando la lesione può scaturire non direttamente da essi, ma da successivi atti esecutivi, non preordinati né vincolati.

Infine, il giudice amministrativo esclude l’esistenza di una posizione giuridica soggettiva in capo al ricorrente, che lo legittimerebbe a vedersi rinnovato l’affidamento, potendo vantare il solo interesse a partecipare a una procedura di evidenza pubblica.

Il Tar quindi ha sancito che il ricorso è inammissibile per difetto di interesse, riconoscendo che l’iter di approvazione dello strumento di pianificazione è stato correttamente osservato dall’amministrazione comunale senza trascurare alcun adempimento e nel rispetto della disciplina normativa vigente. Il Comune è stato rappresentato e difeso in giudizio dall’avvocato Francesco Fabrizio Tuccari. Con la sentenza, la prima sezione del Tar ha condannato il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio.