RIZZO LATERALE
RIZZO LATERALE

REPLICA AL COMUNICATO STAMPA SULL’ASSOLUZIONE DELL’ING. PIERO FORMOSO

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MANIERI

La società Kaikko s.r.l., titolare dello stabilimento balneare “Salsedine”, visionato il comunicato stampa pubblicato in data odierna sull’assoluzione dell’Ing. Piero Formoso, è costretta a replicarvi alla luce delle inesattezze ivi riportate.

In realtà, è accaduto che negli anni 2014 e 2015 il TAR Lecce accoglieva tutti i ricorsi che la Kaikko s.r.l. promuoveva nei confronti del Comune di Nardò per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, delle decisioni prese dal Dirigente del settore demanio dell’epoca, Ing. Piero Formoso, sulla domanda presentata per il rilascio di una concessione demaniale per realizzare uno stabilimento balneare in località S. Maria al Bagno.

In particolare, il TAR Lecce, con le ordinanze n. 630 del 12.12.2014, n. 329 del 9.7.2015 e n. 470 del 24.9.2015 e le sentenze n. 1358 del 23.4.2015 e n. 3531 del 18.12.2015 sospendeva l’efficacia ed annullava, dichiarandole illegittime, sia la decisione dell’Ing. Formoso di sospendere la suddetta domanda di rilascio di concessione demaniale, sia la decisione dello stesso Dirigente di ritirare il “rende noto” che aveva già pubblicato per il rilascio della medesima concessione senza domande concorrenti.

Di seguito, la Kaikko s.r.l., prendendo atto dell’inerzia del Dirigente nel rilasciare la concessione demaniale nonostante l’esito favorevole dei giudizi al TAR, era costretta a denunciarlo, ritenendo che fosse incorso nel reato di omissione in atti d’ufficio, nonché ad instaurare un giudizio nei confronti del Comune di Nardò per il risarcimento dei danni subiti.

MATTIA BANNER 3

Nel conseguente processo penale, il G.I.P. incaricato, dott.ssa Antonia Martalò, accoglieva l’opposizione della Kaikko alla richiesta di archiviazione del P.M. ed ordinava l’imputazione coatta dell’Ing. Formoso, ritenendo che fosse incorso nel reato di omissione in atti d’ufficio: “avendo egli rifiutato un atto che a seguito della pronuncia del TAR non trovava più legittimazione nella delibera comunale e dovendo ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 17/2006 procedere all’istruttoria, non dando nemmeno risposta motivata per il suo ritardo”.

Sennonchè, accadeva che, con la nota del 5.2.2016 il Sindaco all’epoca in carica, Avv. Marcello Risi, con la nota che si allega, invitava la società ad un accordo, in cambio della rinuncia al risarcimento danni che aveva richiesto e della rinuncia alla costituzione di parte civile nel processo penale nei confronti dell’Ing. Piero Formoso.

Pertanto, la Kaikko s.r.l., non essendosi costituita parte civile, non ha avuto la possibilità di partecipare e manifestare le sue ragioni nel processo penale svolto innanzi al Giudice dott. Sansonetti.

Tanto al solo fine di evidenziare la fedele realtà della vicenda in esame.